STATUTO

Articolo 1   Denominazione

1. E' costituita una associazione denominata "ADC – Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Sindacato Nazionale della Circoscrizione di Catania” avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell’Albo Unico – sezioni A, B (d'ora in poi, per brevità, definita solo come "ADC"). L’associazione è struttura locale dell’ADC - Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Sindacato Nazionale.

2. L'associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

3. L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

4. L'associazione è dotata di autonomia patrimoniale e finanziaria ed ha la rappresentanza dei propri iscritti nell’ambito territoriale di competenza e nel rispetto delle direttive del-la ADC Nazionale.

 

Articolo 2   Sede

1. L'ADC ha sede presso lo Studio del proprio Presidente pro tempore. La sede, in alternativa, potrà essere anche variata con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3   Durata

1. L'ADC ha durata illimitata.

Articolo 4   Oggetto

1. L'ADC ha gli scopi e le funzioni seguenti:

a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa;

b) promuovere lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili, societarie e giuslavoristiche;

c) consentire ai giovani sia già iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, sia in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini:

·         di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;

·         di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare il    loro inserimento nella vita professionale;

d)rappresentare sindacalmente in sede locale i propri iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed in modo specifico stipulare contratti collettivi ed accordi con Autorità, Enti pubblici o privati, Sindacati e Ordini professionali;

e) rappresentare in giudizio gli iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili al fine di tutelare l’immagine, la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili e gli interessi economici;

f) assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare ed implementare il libero ed efficiente esercizio delle attività economiche d’impresa e di lavoro autonomo;

g) svolgere un’attività  nei confronti dell’ADC nazionale, segnalando situazioni di criticità e proponendo soluzioni da portare all’attenzione del Consiglio nazionale e delle istituzioni;

h) collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione degli iscritti all’Albo dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o professioni affini;

i) designare o nominare i propri rappresentanti all'interno delle cariche pubbliche o private per le quali il sindacato abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina;

j) agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori commercialisti ed Esperti contabili di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;

k) organizzare e promuovere:

· la formazione professionale continua di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

· il completamento, lo studio e l’approfondimento individuale che sono i presupposti per l’esercizio dell’attività diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale il cui svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all’Albo e a garanzia dell’interesse pubblico, volta ad assicurare che gli iscritti all’Albo mantengano, approfondìscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale; iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economico–giuridico-aziendali, sia per curarne il tirocinio professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione, sia infine per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere;

l) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità.

 

Articolo 5   Cariche

1. Tutte le cariche sono conferite per un mandato della durata di quattro anni. Tale durata può essere prorogata, in via eccezionale, su deliberazione dell’Assemblea.

2. I componenti di tutte le cariche sono eleggibili consecutivamente per non più di due mandati, il mandato si intende svolto al compimento dei due anni e un giorno dall’insediamento, mentre si intende comunque svolto interamente in caso di dimissioni.

3. Alle cariche del consiglio direttivo dell'ADC sono eleggibili tutti gli associati iscritti regolarmente all'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile ed in regola con il pagamento delle quote associative.

4. Tutte le cariche ricoperte dai soci nell'ADC sono non remunerate, salvo diversa delibera dell’Assemblea.

5. E’ dovuto il rimborso spese effettivamente sostenute dai componenti degli organi elettivi nella misura massima fissata dal consiglio direttivo. Tale rimborso spese può essere previsto, con delibera del consiglio direttivo ed anche per i componenti delle commissioni di studio o in occasione di particolari incarichi.

6. In tutti i casi in cui i componenti, originariamente eletti in qualsiasi organismo, non possano portare a termine il mandato loro conferito, essi vengono sostituiti per cooptazione con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi.

L’organismo decade anche se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la maggioranza dei componenti eletti.

Articolo 6   Commissioni di studio

1. Le commissioni di studio sono istituite dal consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

2. Alle commissioni di studio viene affidato l'incarico di studiare i problemi ritenuti di comune interesse per l'ADC, nonché di elaborare eventuali successive relazioni.

3. Le risultanze dei lavori sono di esclusiva proprietà dell’ADC che deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione.

4. Tutti i componenti della commissione di studio scadono contemporaneamente al consiglio direttivo che li ha nominati.

Articolo 7   Verbalizzazioni

1. Tutte le riunioni degli organismi dell'ADC debbono trovare sintetica risultanza scritta in appositi verbali stesi a cura di colui che funge da segretario della riunione e sotto la direzione del Presidente dell’Assemblea.

2. Nel verbale possono essere trascritte specifiche ed analitiche dichiarazioni dettate a verbale o risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.

3. Il verbale verrà sottoscritto anche da chi presiede la riunione.

4. Ogni organismo avrà cura di raccogliere tutti i verbali delle riunioni svoltesi in un libro conservato dal suo presidente.

5.  Sarà poi cura del presidente uscente consegnare al presidente subentrante tale libro dei verbali.

Articolo 8   Patrimonio associativo

1. Il patrimonio associativo è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all'ADC;

b) dagli avanzi di gestione annui di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;

c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

2. Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

3. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Articolo 9   Esercizi contabili

1. Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il consiglio direttivo deve depositare il rendiconto economico e finanziario, corredato della relazione sulla gestione, presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'assemblea che lo deve approvare.

Articolo 10 Scioglimento e liquidazione

1. L'assemblea delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'ADC nonché la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. L'eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto all’ADC Nazionale.

Articolo 11 Sezione Giovani

1. All’interno dell’ADC può essere costituita, con un minimo di 5 iscritti, una sezione riservata ai giovani iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di età inferiore ai 40 anni.

2.  A tale sezione possono iscriversi anche i praticanti iscritti presso i rispettivi ordini.

3.  Tale sezione sarà denominata “ADC – Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili – Sindacato Nazionale  della Circoscrizione di Catania - Sezione Giovani”.

4.  Gli associati della Sezione giovani hanno diritto a nominare un rappresentante che partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5.  La sezione giovani ha il compito di formulare proposte al Consiglio direttivo sulle problematiche culturali, professionali e di categoria.

Articolo 12 Domanda d’associazione e qualifica di associato ed obblighi connessi

1. Possono associarsi all'ADC tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che esercitano effettivamente la libera professione, o che avendola esercitata si siano successivamente cancellati dagli albi a seguito dell’avvenuto accoglimento delle domande di trattamento pensionistico da parte della Cassa di Previdenza ed Assistenza, nonché i praticanti tirocinanti, purché iscritti presso gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili che si impegnano ad accettare e rispettare le norme di regolamento del presente Statuto e gli obiettivi che l’associazione si propone.

2. I praticanti non potranno esercitare elettorato attivo e passivo.

3. Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al consiglio direttivo che decide in merito alla stessa.

4. Il consiglio direttivo ha facoltà di ammettere soci onorari e o soci aderenti ai quali, tuttavia, non spetta l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.

5. L’iscrizione impegna l‘associato all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura circoscrizionale di appartenenza.

6. L’associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale.

7. In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell’associato nei confronti dell’ ADC salvo il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.

8. La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile;

9. La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità;

c) per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

d) per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.

10.La delibera di esclusione viene assunta dal consiglio direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r o via pec.

11.Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata al collegio dei probiviri.

Articolo 13 Assemblea degli associati della struttura circoscrizionale

1. All'assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello di altri due associati che egli rappresenti per delega scritta.

Articolo 14 Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea degli associati:

a) determina gli indirizzi dell'ADC a livello locale che tuttavia, non debbono essere in contrasto con quelli espressi dall’Assemblea nazionale; esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;

b) approva il rendiconto contabile annuale;

c) approva il preventivo contabile annuale e l'entità della quota associativa annua, proposti dal consiglio direttivo;

d) elegge il Presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e, se previsto, il collegio dei probiviri.

Articolo 15 Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell'anno in corso e l'entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 degli associati.

2. L'assemblea può essere svolta anche su piattaforme digitali, è convocata a mezzo lettera da inviare, anche tramite posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione o con pubblicazione presso il proprio sito istituzionale.

3. Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l’ora della riunione ed il luogo fisico e/o la piattaforma digitale, le materie da trattare. In caso di assemblea svolta su piattaforma digitale essa può essere svolta se il presidente e il segretario si trovano nello stesso luogo. E’ possibile tenere le riunioni dell’assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16 Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

2. In seconda convocazione, che può avvenire almeno 24 ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

4. L'assemblea elettiva nomina il Presidente ed i componenti del consiglio direttivo locale, ed i componenti del Collegio dei revisori, del Collegio dei probiviri se previsto.

5. In caso di parità, risulterà eletto l'iscritto che abbia minore anzianità professionale.

6. Qualora sia richiesto da almeno il 20% dei presenti o rappresentati, per l'elezione delle cariche sociali, ciascuno associato potrà esprimere tante preferenze in misura non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere.

Articolo 17 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da  3 (tre) a 11 (undici) membri che restano in carica per quattro anni e da un rappresentante della Sezione giovani. Il Consiglio direttivo deve essere composto da almeno un terzo del genere meno rappresentato.

2. Il consiglio direttivo:

a) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;

b) nomina i delegati all’Assemblea nazionale;

c) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;

d) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;

e) redige le relazioni sull'attività dell'associazione a livello locale ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all'assemblea dei propri associati, proponendo l'entità del contributo associativo annuale;

f) decide in merito alle domande di ammissione all'associazione e decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;

g) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a livello locale;

h) integra, per cooptazione, i componenti del consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i propri associati;

i) non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio;

j) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;

k) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'assemblea degli associati.

l) Sottopone per l’approvazione all’assemblea dei propri associati eventuali regolamenti predisposti in uniformità agli indirizzi comunicati ai sensi dell’art. 17 lettera d) del presente statuto.

m) Organizza corsi di formazione professionale in collaborazione con il Consiglio dell’ADC nazionale.

Articolo 18 Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno.

2. Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

3. La convocazione del presidente è inviata per posta elettronica o raccomandata almeno otto giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per posta elettronica almeno 48 ore prima.

4. Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

5. Alle sedute del Consiglio partecipa, con diritto di voto, il rappresentante della sezione giovani.

6. Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal consiglio stesso.

7. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

9. Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

10.La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata.

Articolo 19 Presidente

1. Il presidente viene eletto dall’Assemblea fra i propri iscritti. Il ruolo del Presidente è incompatibile con il ruolo di Presidente Nazionale.

2. Vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione a livello locale; presiede di diritto l'assemblea degli associati nonché il consiglio direttivo; rappresenta l'associazione a livello locale; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 20 Vicepresidente/i

1. Il vicepresidente o i vicepresidenti che affiancano il presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e il più anziano lo sostituisce in caso in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni od incarichi particolari.

Articolo 21 Segretario

1. Il Segretario dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

2. Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione a livello locale e provvede ad espletare, sotto la direzione del presidente, tutti gli incombenti operativi.

Articolo 22 Tesoriere

1. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

2. Cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione a livello locale, in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo.

3. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.

4. Predispone i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.

5. Invia al tesoriere nazionale ADC le quote di pertinenza della struttura locale entro il termine e secondo le modalità fissate dall'assemblea nazionale dei delegati.

Articolo 23 Collegio dei probiviri

1. Qualora sia previsto dallo statuto della struttura circoscrizionale, il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea degli iscritti.

2. E' nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.

4. La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque organismo regionale o locale.

Articolo 24 Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica per quattro anni. Tale carica non può essere ricoperta consecutivamente per più di due mandati.

2. E' nominato dall'assemblea fra gli iscritti.

3. Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell'ADC, di esaminare i rendiconti, di controllarne l'esattezza e la regolarità e di controfirmare il solo rendiconto consuntivo redigendo sullo stesso la relazione per l'assemblea.

4. I revisori devono intervenire all'assemblea mentre possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

5. In tutte queste riunioni il collegio dei revisori può esprimere, relativamente alla sua funzione, il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25 Norme di rinvio

Per il funzionamento della struttura, ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dallo statuto, alle norme che regolano l'associazione in campo nazionale. La composizione di qualunque organo o commissione deve rispettare la normativa sulle quote di genere senza eccezioni e riserve.

Articolo 26 Norme transitorie

1.Gli effetti del nuovo statuto decorreranno immediatamente appena approvati dall’Assemblea degli associati